Programmi Straordinari di Ricostruzione

I Programmi Straordinari di Ricostruzione (PSR) sono stati introdotti dal primo comma dell’art. 3-bis del DL 123/2019, inizialmente allo scopo di accelerare la ricostruzione di interventi “conformi” ai preesistenti quanto a ingombro planivolumetrico, collocazione e configurazione degli esterni, anche in deroga ai vigenti piani e regolamenti urbanistici. In seguito all’emanazione del DL Semplificazioni 76/2020, che ha assunto tali “deroghe” quale norma generale per la ricostruzione (modificando l’art. 12, co. 2, DL 189/2016), il Commissario Straordinario per il Sisma 2016, con l’ordinanza n. 107 del 22.09.2020 (e le Linee Guida allegate) ha introdotto importanti elementi di novità per gli strumenti della programmazione e pianificazione per la ricostruzione (PSR e PUA) e più in generale per l’accelerazione dell’attività di ricostruzione privata.

Con tali innovazioni è stata espressa la volontà di semplificare le procedure approvative degli interventi “conformi” allo stato ex ante, chiarendo che essi non sono condizionati alla previa approvazione dei programmi straordinari di ricostruzione e dei piani attuativi. Ciò svincola l’attuazione degli interventi di ricostruzione diretta non solo dall’obbligo della preventiva redazione e approvazione di PSR e PUA, ma anche dalle prescrizioni dei piani e regolamenti comunali in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura. Restano ovviamente fuori dall’applicazione della suddetta norma gli interventi eccedenti le variazioni ammesse nell’ambito della cornice di “conformità”, come pure gli interventi di delocalizzazione e di ridisegno urbano che seguono le norme edilizie e urbanistiche ordinarie.

La semplificazione interessa inoltre anche le procedure autorizzatorie degli interventi “conformi” su edifici ricadenti in aree di vincolo paesaggistico, che non necessitano di previa autorizzazione, come da ultimo ribadito dalla recente circolare del Ministero della Cultura 0008510-P del 7/03/2022.

Pertanto il PSR, con l’ordinanza 107/2020, assume più decise caratteristiche programmatiche. Sulla base dell’analisi del quadro conoscitivo del territorio, dello stato dei luoghi e delle attività svolte e in corso, individua le evidenze del processo di ricostruzione sul territorio comunale, le criticità che ostacolano il procedere della ricostruzione privata, le complessità della ricostruzione pubblica, e individua gli strumenti idonei all’attuazione delle azioni necessarie, diverse dagli interventi conformi, volte alla risoluzione delle suddette criticità/complessità: dalla variante generale, al piano particolareggiato, alla variante puntuale, agli altri strumenti, anche convenzionati, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, e anche all’ordinanza speciale, ove risulti necessario ricorrere ai poteri in deroga conferiti al Commissario straordinario dall’art. 11, co. 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76.

Il PSR assume inoltre una forte connotazione regolamentare, potendo introdurre disposizioni per gli interventi sul patrimonio edilizio storico (qualità, cantieristica), per gli interventi “conformi” (attraverso l’esplicitazione dei parametri introdotti dall’art. 3-bis); può inoltre recare indicazioni per eventuali opere nuove o aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, come pure indicazioni strategiche su priorità di intervento, criteri per la risoluzione dei casi di inerzia, strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione, sull’accessibilità urbana e la mobilità.

In tal senso, rispetto allo strumento introdotto dal DL 123/209, l’ordinanza 107/2020 prima, ed il Testo unico della ricostruzione privata poi (Ord. 130/2022, artt. 108-112) definiscono una nuova fisionomia giuridica e tecnica del PSR che diventa più simile a uno strumento di pianificazione strategica, dunque con forte incidenza sulle scelte di progettazione del territorio, che assume contenuti programmatori rilevanti e qualificanti, applicabili a seconda dei casi a territori di rilevanza sub-comunale, comunale e/o sovra-comunale. Infatti, l’art. 109, sesto comma, del Testo Unico della ricostruzione privata evidenzia le potenzialità della dimensione intercomunale del PSR, che può diventare carattere distintivo e qualificante di questo strumento, orientandolo verso i più innovativi esperimenti di progettazione urbanistica intercomunale.

Ai Programmi Straordinari di Ricostruzione è stata dedicata la ricerca dell’Istituto Nazionale di Urbanistica realizzata sulla base di una convenzione stipulata con il Commissario Straordinario, i cui risultati sono pubblicati su questo sito. Di particolare interesse i quadri conoscitivi predisposti per i territori di tutti i Comuni maggiormente colpiti dal sisma (ordinanza 130/2022, allegato 7), che hanno facoltà di predisporre proposte di PSR.

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento dei procedimenti dei PSR (dati aggiornati al 28 novembre 2023).

Link alle pagine istituzionali dei PSR approvati:

I Comuni elencati all’art. 1 dell’Ord. 101 che non manifestano volontà di predisporre una proposta di PSR: Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Serrapetrona